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Ebit Lazio: previsto un incentivo per le imprese aderenti

Prevista l’erogazione di un contributo economico Una Tantum

L’Ente Bilaterale del Lazio offre alle imprese aderenti, un incentivo volto alla promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro con l’obiettivo di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

Le aziende iscritte all’Ente e in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 12 mesi potranno accedere al servizio “Sostegno all’occupazione stabile”, che prevede l’erogazione di un contributo economico Una Tantum.

Tale bonus viene riconosciuto nei casi in cui un contratto di lavoro determinato venga trasformato in un contratto di lavoro:

–  a tempo indeterminato;

– di assunzione a tempo interminato di una lavoratrice madre di figli minori;

– di assunzione a tempo indeterminato, di personale che abbia frequentato corsi di formazione promossi da EBIT Lazio.

Ogni azienda può presentare due richieste di contributo per anno solare. L’importo dell’incentivo è pari a 1.000 euro per i contratti di lavoro full-time e di 500,00 euro per i contratti part-time di almeno 20 ore settimanali.

Le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla data di assunzione o trasformazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, corredate dalla documentazione prevista per la specifica tipologia di intervento.

CIRL Metalmeccanica Artigianato Veneto: siglato il nuovo accordo relativo al Premio di risultato

Con il nuovo accordo prevista l’erogazione del premio di risultato 

Lo scorso 30 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali  Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e le Associazioni datoriali artigiane della regione Veneto, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani che si è concluso con la sigla del nuovo CIRL per il settore metalmeccanici, orafi e odontotecnici dell’area Meccanica.

L’accordo integrativo regionale ha introdotto il Premio di Risultato Veneto legato all’incremento della produttività aziendale e previsto per gli anni di competenza 2025, 2026 e 2027, con erogazione rispettivamente nel 2026, 2027 e 2028. L’erogazione avviene in un’unica soluzione nel mese di ottobre dei rispettivi anni.

L’importo del PRV viene calcolato sulla base di 2 indicatori:

– volume d’affari Iva;

– numero medio dei lavoratori occupati nell’anno di riferimento rispetto all’anno precedente. Nel numero medio sono compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante mentre è escluso l’apprendistato duale. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e a tempo determinato, in somministrazione, gli assunti o cessati, sono conteggiati in proporzione all’orario o alla durata del rapporto di lavoro che deve essere superiore a 15 giorni di calendario nel mese.

L’accordo prevede la quantificazione dell’importo del premio per tutti i livelli come segue:

280,00 euro per l’anno di competenza 2025 con erogazione nel 2026;

300,00 euro per l’anno di competenza 2026 con erogazione nel 2027;

320,00 euro per l’anno di competenza 2027 con erogazione nel 2028.

Le condizioni per l’erogazione del premio di risultato dipende dal risultato della verifica degli indicatori che può essere:

– positivo, con entrambi i parametri incrementati rispetto al periodo di riferimento: l’azienda eroga il 100% del premio con possibilità di applicare il regime della tassazione agevolata;

– negativo, con entrambi i parametri in parità o inferiori rispetto al periodo di riferimento: l’azienda non eroga il PRV;

– positivo parzialmente, con un solo parametro incrementato: l’azienda eroga il PRV nella misura quantificata per il singolo parametro incrementato e si può applicare la tassazione agevolata;

– assente, se l’impresa non effettua la suddetta verifica dovrà erogare il PRV per intero e non potrà accedere alla tassazione agevolata né alla sua trasformazione in welfare.

L’accordo prevede la possibilità per i lavoratori di scegliere l’opzione welfare ossia di destinare l’importo totale o ridotto del PRV in beni e servizi di welfare. Questa opzione è resa disponibile nel mese di ottobre, e la scelta deve essere comunicata entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Infine il PRV può rientrare nel regime agevolato, con applicazione dell’imposta sostitutiva, se rispetta i criteri della normativa sui premi di risultato.

DURC di congruità e imprese non rientranti nel comparto edile: arrivano i chiarimenti

Fornito un parere sulla possibilità di applicare alle aziende che non rientrano nel comparto il sistema di verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edilizi (Ministero del lavoro, interpello 17 ottobre 2025, n. 4).

La Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ha presentato un’istanza di interpello volta a conoscere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

In particolare, la Federazione ha chiesto se l’obbligo di iscrizione alle casse edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia.

In proposito, si chiedeva se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero si è espresso nel senso di ritenere che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa.

Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa edile/Edilcassa. 

Pertanto, le casse edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese non iscritte, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di queste imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.