CCNL Turismo Catene Alberghiere: pubblicate le tabelle retributive con i nuovi importi dal 1° gennaio 2025

Diramate le tabelle retributive per i dipendenti del settore turistico con aumenti distribuiti in 4 tranches

Federturismo Confindustria e Aica insieme alle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Turismo Catene Alberghiere, in data 21 dicembre 2024. Dal punto di vista retributivo, come riporta la circolare diramata da Federturismo Industria in data 16 gennaio 2025, l’accordo prevede un incremento della paga base nazionale conglobata a regime, pari a 200,00 euro mensili per il livello C2, con riproporzionamento percentuale per gli altri livelli. L’incremento verrà erogato in 4 tranches:
85,00 euro da gennaio 2025;
30,00 euro da giugno 2025;
35,00 euro da maggio 2026;
50,00 euro da aprile 2027

Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’incremento di 200,00 euro mensili verrà erogato con delle tranches differenziate, vale a dire:
70,00 euro da gennaio 2025;
30,00 euro da settembre 2025;
40,00 euro da giugno 2027;
30,00 euro da dicembre 2027

Di seguito, le tabelle retributive con gli importi. 

Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.6.2025 Minimo 1.5.2026 Minimo 1.4.2027
A1 2.337,18 2.379,89 2.429,72 2.500,91
A2 2.164,26 2.203,82 2.249,96 2.315,88
B1 2.016,88 2.053,74 2.096,74 2.158,17
B2 1.843,95 1.877,65 1.916,96 1.973,12
C1 1.739,43 1.771,21 1.808,30 1.861,28
C2 1.641,59 1.671,59 1.706,59 1.756,59
C3 1.540,02 1.568,16 1.601,00 1.647,91
D1 1.481,05 1.508,11 1.539,69 1.584,80
D2 1.368,69 1.393,70 1.422,88 1.464,57

Di seguito, gli importi solo per i dipendenti del comparto delle imprese di viaggio e turismo e congressi

Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.9.2025 Minimo 1.9.2026 Minimo 1.6.2027 Minimo 1.12.2027
A1 2.315,82 2.358,53 2.401,24 2.458,19 2.500,91
A2 2.144,49 2.184,04 2.223,59 2.276,33 2.315,88
B1 1.998,45 2.035,31 2.072,17 2.121,31 2.158,17
B2 1.827,10 1.860,80 1.894,50 1.939,43 1.973,12
C1 1.723,53 1.755,32 1.787,11 1.829,49 1.861,28
C2 1.626,59 1.656,59 1.686,59 1.726,59 1.756,59
C3 1.525,95 1.554,09 1.582,24 1.619,76 1.647,91
D1 1.467,51 1.494,58 1.521,65 1.557,73 1.584,80
D2 1.356,18 1.381,20 1.406,21 1.439,56 1.464,57

Di seguito, gli importi per i dipendenti delle aziende alberghieri minori (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande). 

Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.6.2025  Minimo 1.5.2026 Minimo 1.4.2027 
A1 2.323,27 2.365,72 2.415,26 2.486,02
A2 2.151,62 2.190,94 2.236,81 2.302,35
B1 2.004,24 2.040,86 2.083,60 2.144,64
B2 1.833,21 1.866,71 1.905,80 1.961,64
C1 1.729,93 1.761,55 1.798,43 1.851,12
C2 1.633,36 1.663,21 1.698,04 1.747,79
C3 1.532,42 1.560,42 1.593,09 1.639,77
D1 1.474,08 1.501,01 1.532,44 1.577,34
D2 1.362,36 1.387,26 1.416,31 1.457,80

Di seguito, gli importi per i dipendenti delle agenzie minori

Area Importo
B1 17,05
B2 16,01
C1 14,46
C2 13,43
C3 12,40
D1 12,14
D2 10,85

 

CIRL Formazione Professionale Lombardia: rinnovato il contratto regionale

A partire da febbraio previsto un aumento del ticket a 6,20 euro

Dopo una lunga trattativa il 20 dicembre 2024 è stato siglato da Aef Lombardia, Flc-Cgil Lombardia, Cisl-Scuola Lombardia e Uil Scuola il contratto regionale per il personale della formazione professionale. Il nuovo contratto interviene su diverse materie, apportando modifiche agli aspetti economici e all’organizzazione del lavoro.
Nello scorso mese di marzo le medesime Parti Sociali avevano anticipato il rinnovo con un accordo economico e nel mese di luglio avevano siglato un accordo ponte sull’orario di lavoro. 
Tra le principali novità del nuovo contratto si segnala l’erogazione di 1.000,00 euro una tantum in strumenti welfare, da corrispondere entro il mese di giugno 2025 ed un adeguamento economico dei rimborsi per missione. Inoltre è stato stabilito un aumento del ticket a 6,20 euro a partire da febbraio con la possibilità di contrattare ulteriori aumenti a livello di sede. 
Nel recepire il CCNL, il contratto regionale regola infine la flessibilità a partire dalla 24esima ora di docenza frontale con credito orario di un’ora oltre la 25esima e di due ore dopo la 26esima. 

FIS e Fondo e di solidarietà bilaterale per le attività professionali: la riduzione contributiva

Illustrata le agevolazioni in favore dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025 e dei decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024 (INPS, circolare 20 gennaio 2025, n. 5).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025 dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. L’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative e contabili.

In particolare, con i decreti interministeriali citati, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, al quanto prescritto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) è stata introdotta, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).

Analogamente, le previsioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2022, hanno disposto, sempre con la medesima decorrenza, una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Il FIS

Le previsioni del D.Lgs n. 148/2015 (articolo 29, comma 8-bis) e dell’articolo 8, comma 3, del D.I. 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”, dispongono una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo medesimo.

Tale riduzione, stabilita in misura pari al 40% dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Il Fondo per le attività professionali

Il già menzionato D.I. 21 maggio 2024, all’articolo 6, comma 4, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina del FIS, una riduzione della misura della contribuzione ordinaria di finanziamento.

Nello specifico, l’articolo 6 del D.I., dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vi sia una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Infine, la circolare in argomento include le indicazioni per la riduzione del contributo addizionale nei casi di CIGO, CIGS e CIGD, le modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale e le istruzioni operative relative alle agevolazioni sopra descritte.