Fisco: PIR e le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Fornite indicazioni sulla nuova disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (Pir), in seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022. Tra i chiarimenti forniti, le novità in materia di innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari e chiarisce con esempi pratici di facile comprensione come comportarsi in caso di piani di risparmio attivati sotto la precedente disciplina (Agenzia delle entrate – Circolare 04 maggio 2022, n. 10/E).

I Pir sono una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Con questo strumento infatti il legislatore ha voluto favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia.
Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. In base alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2022, l’importo investito nel PIR ordinario non può superare il plafond complessivo di 200mila euro (la precedente soglia era di 150mila euro), con un limite di plafond annuo di 40mila euro (in questo caso la precedente soglia era di 30mila euro). Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.
La circolare fornisce alcuni esempi pratici per chiarire meglio la portata delle modifiche normative. In caso di un PIR ordinario costituito nel 2017, per esempio, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (euro 30.000), il contribuente potrà investire nel 2022 euro 40.000 e nel 2023 i restanti euro 10.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro. Nel caso invece di un PIR ordinario costituito nel 2020 nel quale sia stato investito ogni anno il limite annuale vigente fino al 31 dicembre 2021 (30mila euro), il contribuente potrà investire 40mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024 e nel 2025 i restanti euro 20.000 (in modo da raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro).
In seguito all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, è adesso possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR Alternativo. L’Agenzia per chiarisce che non è possibile cointestare un PIR Alternativo a più persone. In ogni caso, il fatto che una persona fisica possa detenere più di un PIR Alternativo non ha conseguenze sull’ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di piano di investimento. Restano confermati, quindi, i limiti di investimento dei PIR Alternativi che adesso valgono complessivamente. A prescindere dal numero di Pir Alternativi detenuti, infatti, il plafond complessivo massimo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno solare di 300mila euro.
Secondo le vecchie regole, per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti. La legge di bilancio 2022 ha previsto nuove regole per il credito d’imposta legato agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l’ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato. In base alle modifiche normative, infatti, il credito d’imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10 per cento dell’ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Il credito va utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo. Sulla base delle modifiche normative, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito d’imposta spettante, andranno prese in considerazione sia le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, sia le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Imprese agricole: via libera al fondo investimenti innovativi

A partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. (MISE – DM 02 maggio 2022)

Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.
Possono presentare domanda di contributo le imprese agricole, che intendano realizzare investimenti inerenti – esclusivamente – ad una, o entrambe, le seguenti attività:
a) trasformazione di prodotti agricoli;
b) commercializzazione di prodotti agricoli.
Non possono presentare domanda di contributo le imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primaria.
Le imprese agricole, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo devono:
a) risultare iscritte presso INPS o INAIL;
b) presentare una posizione contributiva regolare;
c) risultare in regola con gli adempienti fiscali;
d) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.
Le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che intendano realizzare gli investimenti, devono attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione. In tal caso, l’impresa agricola allega alla richiesta di erogazione la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese per l’attivazione del predetto codice ATECO.
I contributi sono concessi nella misura del:
a) 40 (quaranta) per cento delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali 4.0, materiali o immateriali, ammortizzabili;
b) 30 (trenta) per cento delle spese relative all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili diversi dai beni sub a);
Non è ammessa a contributo alcuna spesa diversa da quelle indicate, in particolare, non sono ammesse a contributo le spese:
a) connesse alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di fabbricati o di terreni;
b) per servizi e consulenze di qualsiasi genere;
c) per imposte e tasse;
d) relative a oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere.
Le richieste di erogazione sono trasmesse ad Invitalia – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione, debitamente compilato in tutte le sue parti, al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023.

CFP Ristorazione collettiva: pronte le modalità di richiesta

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modulo per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’art. 43-bis, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021, per gli operatori della ristorazione collettiva. Le domande possono essere presentate dal 06 al 20 giugno 2022 (Agenzia Entrate – provvedimento 03 maggio 2022, n. 151077).

L’istanza per il riconoscimento del contributo contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
– nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
– la dichiarazione di non essere destinataria di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
– l’attestazione di svolgere servizi di ristorazione collettiva, mediante codice ateco 56.29.10 “Mense” o 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”;
– la dichiarazione che i ricavi del 2019 siano stati generati per almeno il 50% da corrispettivi derivanti da contratti di ristorazione collettiva;
– l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza;
– l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2020 di almeno il 15% rispetto a quelli del 2019;
– l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;
– l’attestazione di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019;
– la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti;
– l’indicazione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza;
– le dichiarazioni in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate e la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici della stessa Agenzia ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022; nel medesimo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
È possibile, inoltre, presentare, sempre nel periodo 6-20 giugno 2022 una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute, che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Calcolo ed erogazione del contributo

Successivamente al termine di presentazione delle domande, l’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
L’Agenzia delle entrate, procede prioritariamente a ripartire, in egual misura per ciascun soggetto che ha validamente presentato istanza per il contributo, le risorse finanziarie previste, con un limite massimo di 10.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili.
L’erogazione del contributo, al netto dell’eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
L’Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.
Qualora dai controlli effettuati dall’Agenzia emerga che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti.