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Gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione sono erogati nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025
Il 27 gennaio 2025 è stato siglato da Ance Bari e Bat e dalle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo che determina l’Elemento variabile della retribuzione 2025. Sulla base di quanto disposto dal contratto integrativo del 10 gennaio 2024 il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri è il 2022-2023-2024 e che tale triennio è comparato con quello immediatamente precedente 2021-2022-2023. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 l’EVR è fissato nella misura e secondo gli importi indicati nella tabella seguente.
EVR 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (misura 4%)
Livello | Categoria | Importo mensile | Importo orario |
7 | Quadri e impiegati di 1a categoria Super | 78,99 | |
6 | Impiegati di 1a categoria | 71,09 | |
5 | Impiegati di 2a categoria | 59,24 | |
4 | Impiegato e operai di 4° livello | 55,29 | 0,32 |
3 | Impiegati di 3a categoria e operai specializzati | 51,34 | 0,30 |
2 | Impiegati di 4a categoria e operai qualificati | 46,21 | 0,27 |
1 | Impiegati di 4a categoria primo impiego e operai comuni | 39,49 | 0,23 |
– | Custodi, portinai e fattorini | 0,21 | |
– | Custodi, portinai e guardiani (con alloggio) | 0,18 |
EVR 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (misura ridotta 2,60%)
Livello | Categoria | Importo mensile | Importo orario |
7 | Quadri e impiegati di 1a categoria Super | 51,34 | |
6 | Impiegati di 1a categoria | 46,21 | |
5 | Impiegati di 2a categoria | 38,51 | |
4 | Impiegato e operai di 4° livello | 34,94 | 0,20 |
3 | Impiegati di 3a categoria e operai specializzati | 33,37 | 0,19 |
2 | Impiegati di 4a categoria e operai qualificati | 30,04 | 0,17 |
1 | Impiegati di 4a categoria primo impiego e operai comuni | 25,67 | 0,15 |
– | Custodi, portinai e fattorini | 0,14 | |
– | Custodi, portinai e guardiani (con alloggio) | 0,12 |
Previsto un contributo pari a 750,00 euro
L’Ebac, l’Ente Bilaterale Artigiano della Campania, ha previsto un contributo per ciascun nucleo familiare in cui vi sia un genitore convivente riconosciuto “non autosufficiente”, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’importo previsto è pari a 750,00 euro per anno solare.
La documentazione richiesta è la seguente:
– documentazione attestante disabilità in corso di validità
– stato di Famiglia con rapporti di parentela ;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno (INPS, messaggio 17 febbraio 2025, n. 598).
Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) ha disposto (articolo 29, comma 1) l’uniformazione dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (articolo 1, commi da 199 a 205, Legge n. 232/2016) a quelli fissati per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE sociale (articolo 1, commi da 179 a 186 della stessa legge).
Pertanto, a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024), le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l’indennità di APE sociale, devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
Inoltre, il successivo comma 2 dell’articolo 29 del Collegato Lavoro prevede che le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito delle attività di monitoraggio, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Tenuto conto della disposizione in esame, sono anche modificati i termini entro i quali l’INPS deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci.
Quindi, le comunicazioni in questione sono effettuate, uniformemente a quanto previsto per l’indennità di APE sociale, entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo del medesimo anno, entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio del medesimo anno, entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza del 31 marzo e del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente dopo l’esito positivo del monitoraggio degli scrutini precedenti, in quanto residuino le necessarie risorse finanziarie.
Nel caso in cui l’onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, in applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 203 della Legge n. 232/2016 e di cui all’articolo 11 del D.P.C.M. n. 87/2017, e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
via Calore, 162
82031 Amorosi (BN)
via Enrico Arlotta
80125 Napoli (NA)
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