Noleggio di impianti sportivi da parte di SSD nei confronti di ASD: trattamento IVA

Chiarimenti del Fisco sul trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una società sportiva dilettantistica nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva (Agenzia delle entrate, risposta 17 febbraio 2025, n. 36).

Una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che opera sotto forma di società a responsabilità limitata, si è iscritta alla Federazione sportiva competente. L’oggetto sociale comprende l’esercizio di attività sportive, la formazione e la gestione di eventi agonistici e promozionali, nonché l’organizzazione di gare e corsi. La società si impegna a rispettare le norme e le direttive della Federazione e delle altre federazioni sportive alle quali intende aderire. La società gestisce parte di un centro polisportivo attraverso una convenzione stipulata con un raggruppamento temporaneo di concorrenti, che include anche un’altra società. Tale convenzione prevede che la prima società si occupi della gestione dell’impianto, mentre l’altra sia responsabile per i lavori di riqualificazione e manutenzione. La struttura sportiva comprende diverse attrezzature e ospita anche un negozio per la vendita di articoli sportivi. L’impianto è utilizzato da squadre e atleti iscritti alla società, ma è anche accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto. Il fatturato annuo supera il limite per le agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991. Inoltre, lo statuto consente l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, purché siano strumentali alle attività principali.

Gli utili netti devono essere destinati per il 5% alla riserva legale e reinvestiti per finalità conformi all’oggetto sociale, senza possibilità di distribuzione agli soci.

In questo contesto, la società richiede chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’IVA applicabile alle prestazioni di noleggio dell’impianto ad altre associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla stessa Federazione.

 

L’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce un regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da associazioni politiche, sindacali, religiose e sportive, a condizione che tali operazioni siano conformi alle finalità istituzionali e rivolte a soci o partecipanti di organizzazioni affini. Tuttavia, il D.L. n. 146/2021, ha introdotto significative modifiche, eliminando l’esclusione dall’IVA per le operazioni delle associazioni menzionate, ma prevedendo un regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Decreto. La Legge n. 234/2021 ha fissato la decorrenza di queste disposizioni al 1° gennaio 2024, termine successivamente prorogato a più riprese fino al 1° gennaio 2025. Recentemente, il D.L. n. 202/2024 ha ulteriormente posticipato l’applicazione delle nuove regole al 1° gennaio 2026, in attesa di una razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore.

Il D.L. n. 113/2024 ha stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare il regime previgente dell’articolo 4, quarto comma. Questo implica che le prestazioni rese da tali enti possono rimanere escluse dall’IVA fino alla scadenza stabilita. L’Agenzia delle entrate sottolinea che l’articolo 90 della Legge n. 289/2002 estende l’applicazione delle disposizioni tributarie anche alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro.

 

L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche i requisiti necessari affinché le prestazioni di noleggio di impianti sportivi siano considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Tali requisiti includono la necessità che le prestazioni siano effettuate da enti associativi specificamente indicati e che siano in linea con le finalità istituzionali dell’associazione. Inoltre, è essenziale che i servizi siano forniti a soci o partecipanti di associazioni che operano all’interno della stessa organizzazione locale o nazionale.

 

La circolare n. 18/E/2018 ha fornito chiarimenti sull’appartenenza a un’unica organizzazione locale o nazionale, evidenziando che l’affiliazione a una federazione sportiva è un criterio determinante. Inoltre, la circolare n. 124/1998 ha specificato che l’attività deve costituire un completamento naturale degli scopi specifici dell’ente per poter beneficiare del regime agevolato. Infine, il D.Lgs. n. 36/2021 richiede che nello statuto delle associazioni sia esplicitato l’oggetto sociale relativo all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Tuttavia, il semplice riconoscimento delle attività come “strumentali” non garantisce automaticamente la conformità agli scopi istituzionali; è necessario valutare l’effettivo utilizzo degli impianti per attività sportive.

L’accesso al SIISL per gli istituti di patronato

Dal 1° febbraio 2025, l’ammissione avviene al fine di supportare i cittadini nello svolgimento degli adempimenti a carico dei soggetti iscritti (INPS, messaggio 14 febbraio 2025, n. 575).

Dal 1° febbraio 2025 i patronati possono accedere alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), anche per le posizioni relative ai percettori di NASpI e DIS-COLL. In particolare, i patronati possono assistere i beneficiari nella compilazione del curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e nell’eventuale raccolta dei dati necessari per il Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il SIISL mette a disposizione una guida per ciascuna delle procedure, facilitando così l’accesso e l’uso dei servizi da parte degli utenti. L’operatore dell’istituto di patronato può accedere alla piattaforma SIISL con le modalità già in uso.

All’interno della lista dei cittadini patrocinati, oltre ai beneficiari delle prestazioni Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), sono, pertanto, visibili anche quelli che hanno presentato domanda di NASpI o DIS-COLL tramite l’istituto di patronato medesimo, e il cui stato di lavorazione risulti essere “In liquidazione”.

L’operatore dell’Istituto di patronato può, quindi, scegliere all’interno della lista, tramite ricerca puntuale per codice fiscale, un determinato beneficiario di NASpI o di DIS-COLL e procedere con le attività previste.

Il messaggio in commento riporta in allegato il manuale utente.

 

Ebac: contributo spese per l’acquisto del laboratorio artigiano

Stabilito un contributo per le spese di: perizie, spese tecniche, intermediazione agenziale e spese notarili

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania concede un contributo, pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 3.000,00 euro per le spese relative all’acquisto del laboratorio artigiano. 
In particolare, sono incluse le seguenti tipologie di spesa: perizie, spese tecniche, intermediazione agenziale e spese notarili.
A tal fine, si riportano i documenti da allegare alla richiesta:
– documentazione attestante le spese sostenute;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità. 
Qualora fosse necessaria assistenza, è possibile recarsi in uno degli Sportelli Territoriali attivi su tutto il territorio campano oppure presso la sede EBAC (previo appuntamento)..